La L. 27/12/1977, n. 940 ha disposto che "Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 gia' esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978".

La L. 28/04/1978, n. 141, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, già prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978".

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