Comma abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 628 dell’articolo 2 così recitava: “628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.”

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