N145 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, a decorrere dal 30/12/2024, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. Eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al D. Leg.vo 190/2024.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 190/2024, a far data dal 30/12/2024 la disposizione abrogata continua ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 190/2024. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30/12/2024.

Il comma così recitava:

“161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

“Tabella A (Articolo 12)

Fonte Soglie

1 Eolica ……………………………………………………………………………. 60 kW

2 Solare fotovoltaica ……………………………………………………………… 20 kW

3 Idraulica ………………………………………………………………………… 100 kW

4 Biomasse ………………………………………………………………………. 200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas …... 250 kW.”

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