Articolo soppresso dal D. Leg.vo 12/05/2016, n. 90.

L’articolo 41 così recitava:

“Art. 41. - (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di risultato da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.”

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