Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 11/06/2024, n. 76, il presente comma si interpreta nel senso che, nell’ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell’interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell’art. 67-ter, comma 2, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134).

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