Si veda l'art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67).

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67), per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al presente comma, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67).

Dalla redazione