Comma prima modificato dal D.L. 06/03/2014, n. 16 (L. 02/05/2014, n. 68) e poi abrogato dal D. Leg.vo 19/08/2016, n. 175, così recitava:

“569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”

Dalla redazione