Comma abrogato dalla L. 27/12/2019, n. 160.

Il comma 21 dell’articolo 1 così recitava:

“21. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “, ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo 23 e 24 del medesimo decreto” N28; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.”

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