Ai sensi dell’art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. 08/09/2021, n. 120 (L. 08/11/2021, n. 155) al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al presente comma è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all’anno 2022.

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