Articolo modificato dalla L. 03/08/1988, n. 327 e poi dalla L. 26/03/2001, n. 128.

La Sentenza C. Cost. 12/03/2010, n. 93 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.

Dalla redazione