N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sentenza C. Cost. 06/12/2013, n. 291 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.

Dalla redazione