Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 21/12/2023, n. 165 (abrogata dall'art. 5, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 09/02/2024, n. 169) e successivamente, ai sensi dall'art. 4, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 09/02/2024, n. 169, per le fattispecie di cui alla presente lettera, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31/03/2024.

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