Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

Art. 6. - Modifiche all’ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018

1. All’art. 9-bis, dopo il comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il comma che segue:

“2-bis. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità degli interventi di cui all’art. 9 della presente ordinanza, la data da prendere a riferimento è quella dell’evento sismico che ha causato il primo danneggiamento.”

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