Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 21/02/2024, n. 170, così recitava:

Art. 5. - Modifiche agli articoli 4 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 3 dell’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017

1. All’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l’espressione “lettere a), b), d) ed e)” è sostituita dalla seguente “lettere a), b), c), d) ed e)”.

2. All’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) dell’art. 3, comma 6, è integralmente sostituita dalla seguente: “dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: “1-bis In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell’edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell’importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente periodo viene erogato in un’unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l’intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell’ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.”;

b) all’art. 4, comma 4, le parole “, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio”, contenute nella lettera a) del secondo comma del novellato art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 15 del 2017, sono soppresse.”

Dalla redazione