Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

“Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di spesa stanziato dal secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.”

Dalla redazione