Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

“Art. 8 - Differimento del termine di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i.

1. Il termine di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. è differito alla data del 31 luglio 2018.”

Dalla redazione