Ai sensi dell’articolo 1, commi 716 e 718 della L. 27/12/2019, n. 160 al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dal presente articolo, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.”

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