Art. abrogato dal D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117 a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del D. Leg.vo 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, così recitava:

“Art. 150 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.”

Dalla redazione