Articolo abrogato dal D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 4. - Il Comitato dei Ministri

1. Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri, nell’ambito del potere di alta vigilanza:

a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi tecnici nazionali ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all’art. 21, comma 2 lettera d), della stessa;

b) indica al consiglio dei direttori le eventuali, concrete e puntuali misure da adottare;

c) esamina la relazione annuale sulla attività svolta ed adotta gli opportuni provvedimenti;

d) chiede informazioni e quanto altro ritenuto necessario per l’esercizio delle funzioni attribuite.

2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

3. Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell’ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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