Articolo abrogato dal D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 13. - Dirigenza dei Servizi

1. Ai Servizi sono preposti dirigenti generali tecnici di livello C dell’amministrazione dello Stato, in possesso di diploma di laurea in disciplina attinente al Servizio, nonché di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nella dirigenza di strutture tecniche, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il consiglio dei direttori."

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