Articoli abrogati dal D.P.R. 06/08/2019, n. 121, così recitavano:

“Art. 3 - (Presunzione di conformità)

1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:

a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano state ancora emanate.

2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.

3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformità.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono indicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


Art. 4 - (Immissione in commercio)

1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformità prevista all'articolo 5, né dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.


Art. 5 - (Marcatura CE di conformità)

1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.

2. È vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.


Art. 6 - (Metodi per attestare la conformità degli apparecchi)

1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:

a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;

b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:

1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2;

2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;

3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;

4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.

2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.

3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5.

4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.


Art. 7 - (Metodi per attestare la conformità dei dispositivi)

1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.

2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi.

3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.”

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