N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 11, commi 2 e 3, del D. Leg.vo 19/03/1996, n. 198; dall'allegato 2-ter, della L. 30/12/2004, n. 311 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 351, della L. 23/12/2005, n. 266, così recitava:

Articolo 10 - Brevetti per modelli di utilità e per disegni ornamentali

 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

1. Brevetti per modelli di utilità.

 

a) per domanda di brevetto

34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:

 

1) rata per il primo quinquennio

337,00

2) rata per il secondo quinquennio

674,00

d) per la domanda di licenza obbligatoria

337,00

e) per la concessione della licenza

1.348,00

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

 

a) per la domanda di brevetto

34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

 

a) rata per il I quinquennio

337,00

b) rata per il II quinquennio

404,00

c) rata per il III quinquennio

674,00

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

1.348,00

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

 

1) rata per il I quinquennio

404,00

2) rata per il II quinquennio

674,00

3) rata per il III quinquennio

1.011,000

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

101,00

3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:

 

a) per la lettera d'incarico

34,00

b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)

81,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

81,00

 

NOTE:

1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).

2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).

3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b). 6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.

Dalla redazione