Articolo modificato dall'art. 25, comma 1, del D. Leg.vo 03/11/1998, n. 455; dall'allegato 2-ter, della L. 30/12/2004, n. 311 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 351, della L. 23/12/2005, n. 266, così recitava:

Articolo 9 - Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali

 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):

 

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico

54,00

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:

 

1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine

67,00

2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine

101,00

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine

236,00

4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine

472,00

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine

809,00

c) per mantenere in vita il brevetto:

 

primo anno

17,00

secondo anno

34,00

terzo anno

40,00

quarto anno

47,00

quinto anno

61,00

sesto anno

88,00

settimo anno

121,00

ottavo anno

168,00

nono anno

202,00

decimo anno

236,00

undicesimo anno

337,00

dodicesimo anno

472,00

tredicesimo anno

539,00

quattordicesimo anno

607,00

quindicesimo anno

741,00

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industria (leggi e decreti citati nel comma 1):

 

a) per la domanda

539,00

b) per la concessione

1.820,00

3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto

81,00

 

NOTE:

1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito:

a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio;

b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine;

c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

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