N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, del D. Min. Finanze 24/05/2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, successivamente, abrogato dall'art. 5-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89):

Articolo 1 - Passaporti

 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)

40,29

tassa annuale

40,29

b) rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185):

 

per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10)

2,58

 

NOTE:

1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.

2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.

3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento.

4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto.

5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l' emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia.

6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico.

7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.

8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:

1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

4) dagli indigenti.

Dalla redazione