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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il D.L. 30/12/1982 n. 953 (L. 28/02/1983 n. 53) ha disposto che "Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983".
La L. 11/03/1988 n. 67 ha disposto che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988".
Il D.L. 14/03/1988 n. 70 (L. 13/05/1988 n. 154) ha disposto che: "Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento"; che "Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.".
Il D.L. 03/08/2004 n. 220 (L. 19/10/2004 n. 257) ha disposto che: "Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."
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