Art. prima sostituito dal D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427) e poi abrogato dalla L. 30/12/2018, n. 145, così recitava:

“Art. 6 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi “nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.”

 

Ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la presente abrogazione.

Dalla redazione