Articolo sostituito dall'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 14/03/1988, n. 70 (L. 13/05/1988, n. 154); abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 50 - (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari)

In caso di omessa denuncia nel termine stabilito dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”

Dalla redazione