Articolo inserito dall'art. 32, comma 1, del D.P.R. 18/10/2004, n. 334 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 04/03/2014, n. 40, così recitava:

“Art. 36-bis - (Variazioni del rapporto di lavoro)

1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.”

Dalla redazione