N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 53. - Acquai e latrine

Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.

Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.”

Dalla redazione