N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.

2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.

4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'articolo 8, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.

Dalla redazione