N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;

b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

c) le attività estrattive e altre attività minerarie;

d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.”

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