N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. L'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, è svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.

3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9 comma 3, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante.

4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e può avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.

5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'articolo 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'articolo 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.

Dalla redazione