Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:

a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;

d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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