Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.

3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall'articolo 17, comma 2, l'informazione, a cura dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie:

a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

b) le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;

c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo 19;

e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

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