Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.

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