N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.

Dalla redazione