N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 8. - Direzione dei lavori

L’ingegnere direttore dei lavori, qualora non sia anche progettista, deve firmare il progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilità per quanto riguarda le modalità costruttive e la rispondenza dell’opera ai disegni e alle altre caratteristiche del progetto approvato. Tali obblighi, quando l’opera venga eseguita per appalto, sono estesi all’assuntore dei lavori che dovrà anche garantire la esecuzione a regola d’arte dell’opera stessa.

Il richiedente la concessione o concessionario risponde della capacità dell’assuntore ad eseguire l’opera e della attitudine specializzata del personale addetto alla costruzione.

Per tutta la durata dei lavori deve risiedere sul posto il direttore dei lavori od un suo sostituto.

L’Ufficio del Genio civile comunica al Servizio dighe i nominativi dell’ingegnere direttore dei lavori, del suo sostituto e della ditta appaltatrice.”

Dalla redazione