Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 18. - Provvedimenti di urgenza

L’ufficio del Genio civile, qualora accerti manifestazioni che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell’esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l’incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l’esecuzione delle necessarie opere di riparazione.

Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti ordinati d’urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che dispone in via definitiva, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore.

Il ricorso non sospende l’esecuzione dei provvedimenti ordinati d’urgenza.”

Dalla redazione