Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 17. - Accertamenti periodici di controllo

L’ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell’opera è tenuto a visitarla almeno due volte all’anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.

A cura dell’ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell’efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonché degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d’allarme.

Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Servizio dighe.”

Dalla redazione