Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 17/03/2017, n. 25 (L. 20/04/2017, n. 49).

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 17/03/2017, n. 25 (L. 20/04/2017, n. 49) i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti al 17/03/2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

L’articolo così recitava:

“Art. 50 - Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”

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