Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, a decorrere dal 19/04/2016.

In seguito la Sentenza C. Cost. 25/11/2016, n. 250 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163, nel testo modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), del presente decreto legislativo, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto «comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile».

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5. - Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

1. All'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria.

L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

È vietato in ogni caso il compromesso.»;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»;

d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi dell'articolo 240»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.»;

g) il comma 11 è abrogato;

h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.»;

i) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.»;

l) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.»;

m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi cedenti.».

2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.»;

c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;

d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13».”

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