Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10. - Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2quinquies, 2-sexies, 3bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l'articolo 245bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245ter (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2quinquies, 2sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). — 1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245bis e 245quater, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.».”

Dalla redazione