Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del presente decreto legislativo, la procedura negoziata di cui al presente articolo, per i settori ordinari, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Si veda l’art. 48, comma 3, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108).

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