N57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 18/09/2001, n. 347 (L. 16/11/2001, n. 405), limitatamente all'anno 2002, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 1 del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216, il termine di cui al secondo periodo del presente comma, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15/04/2024.

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