Articolo abrogato dal D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18.

1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.”

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