Lettera soppressa dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 29/12/2016, n. 253, così recitava:

“g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;”.

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