N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 5-bis, comma 1, del D.L. 30/06/2005, n. 115 (L. 17/08/2005, n. 168) e, successivamente, abrogato dall’art. 43, comma 5, della L. 29/07/2010, n. 120, così recitava:

“Art. 130-bis. - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone

1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale.”

Dalla redazione