Comma inserito dall’art. 29-bis, comma 1, del D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132) e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L. 23/12/2021, n. 238, così recitava:

"1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati."

In seguito, la Sent. Corte Cost. 06/06/2023, n. 113 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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