La Sent. Corte Cost. 24/01/2005, n. 27 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, del D.L. 27/06/2003, n. 151 (L. 01/08/2003, n. 214), nella parte in cui disponeva che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".

In seguito il presente comma è stato modificato dall’art. 2, comma 164, del D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286).

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