N192 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 6, del D. Leg.vo 231/2002, come modificati dal D. Leg.vo 192/2012, a decorrere dal 01/01/2013, i termini disposti dall’art. 141, commi 1, 3 e 9, del D. Leg.vo 163/2006 sono da intendersi modificati come segue: pagamento delle rate di saldo: 30 gg. dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a meno che non sia previsto nella documentazione di gara e pattuito espressamente un termine maggiore, che comunque non può essere superiore a 60 gg., e purché ciò sia giustificato in ragione della natura o dell’oggetto del contratto, o comunque da circostanze esistenti al momento della sua conclusione; emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione: i termini di 6 mesi e 3 mesi (rispettivamente per il certificato di collaudo e per il certificato di regolare esecuzione) sono ancora applicabili unicamente se previsto nella documentazione di gara ed espressamente pattuiti, ed in mancanza si applica il termine ordinario di 30 gg..

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